DDL contro la violenza sulle donne, misure inutili
di F. Simeone
Siamo alle solite. Dopo le misure parzialmente efficaci ed incomplete previste dall’ inserimento del Revenge Porn adesso assistiamo al solito spargimento di fumo ma di arrosto c’è poco e nulla.
Le misure previste dal nuovo DDL, il braccialetto elettronico fissato a 500 metri sia dall’ abitazione che dai luoghi che frequenta la vittima l’ ammonimento e l’ arresto in flagranza e in differita con la diffusione di video e foto, sono il solito fumo negli occhi.
Non vi è l’ obbligo di perquisizione post denuncia penale di tutti quei luoghi di cui il reo può usufruire, oltre alla propria dimora, compreso quelli in uso ai familiari diretti, non vi è l’ obbligo di acquisizione ed estrapolazione di conversazioni informatiche con altri utenti a contatto diretto con chi commette il reato al fine di verificare la diffamazione della vittima, non vi è l’ arresto preventivo al momento dell’ denuncia di chi commette il reato dietro esibizione di prova documentale di diffusione di foto e video.
Non solo. Il braccialetto elettronico è si utile ma solo quando vi è obbligo di divieto di dimora nella stessa regione della vittima.
In questo DDL non si tengono conto di alcune cose molto importanti che sono:
1) che la violenza fisica e quella psicologica sono uguali e nel caso di violenza fisica, entrambi, sono interconnesse tra loro. E in questo DDL non vengono nemmeno equiparate tra loro;
2) che all’ interno del cosiddetto “Codice Rosso” bisogna inserire anche il reato di violenza domestica perché il più delle volte è lì che si consuma la violenza fisica;
3) chi commette violenza fisica e/o psicologica è fondamentalmente psicologicamente “malato” in quanto psicologicamente ossessionato dalla vittima e dal suo rifiuto motivo principale che fa scattare lo stalking e la cosiddetta vendetta pornografica nonché anche la violenza fisica estrema dettata al pensiero ” o mia o di nessuno” accompagnato da una bella dose di rabbia e vendetta.
4) il reato di molestie (i famosi ricatti via server di messaggistica, disturbo e tutte quelle azioni atte a modificare le abitudini di vita della vittima), il reato di minacce e di diffamazione devono essere integrati nel reato di codice rosso e non considerati collaterali perché contribuiscono in modo incisivo al commettere violenza psicologica.
Ottimo invece la specializzazione dei magistrati in questo settore e la diminuzione dei tempi di valutazione del rischio ma non basta bisogna prevenire con dura prevenzione nei confronti di chi commette reato e protezione nei confronti della vittima non solo in merito alla violenza fisica ma anche in merito a quella psicologica aggiungendo ad essa percorsi obbligatori di sostegno morale e psicologico per la stessa onde evitare gesti estremi così come già avvenuti in passato.
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